Lo scritto si sofferma sulla dibattuta questione relativa alla compatibilità delle prove costituende con l’istruzione semplificata del procedimento sommario di cognizione, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale che apre alla sindacabilità in Cassazione del provvedimento giudiziale di conversione del rito da sommario ad ordinario, di cui all’art. 702-ter c.p.c. (e viceversa). Con riferimento alla prima questione, conformandosi all'opinione maggioritaria della dottrina, tale orientamento afferma che sono compatibili col procedimento sommario di cognizione le prove orali che possano essere assunte ‘‘senza eccessive difficoltà qualitative, quantitative e temporali’’, precisando che ‘‘è lo stesso giudice a determinare le modalità attraverso le quali procedere all’istruzione, omettendo ogni formalità non essenziale al contraddittorio’’; peraltro, pur riconoscendo il carattere discrezionale del potere giudiziale di conversione del rito, statuisce che tale potere incontra un limite nel diritto di difesa delle parti inaugurando un indirizzo favorevole alla sindacabilità del relativo esercizio (o mancato esercizio) in relazione all’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4, c.p.c. Tali principi sono applicabili al procedimento semplificato di cognizione introdotto dalla recente riforma Cartabia, considerata la sostanziale sovrapponibilità dell’istruzione semplificata del nuovo rito con quella del procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli abrogati artt. 702-bis e segg. c.p.c.
Note sull'istruzione nel procedimento sommario (o semplificato) di cognizione
noviello d
2023-01-01
Abstract
Lo scritto si sofferma sulla dibattuta questione relativa alla compatibilità delle prove costituende con l’istruzione semplificata del procedimento sommario di cognizione, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale che apre alla sindacabilità in Cassazione del provvedimento giudiziale di conversione del rito da sommario ad ordinario, di cui all’art. 702-ter c.p.c. (e viceversa). Con riferimento alla prima questione, conformandosi all'opinione maggioritaria della dottrina, tale orientamento afferma che sono compatibili col procedimento sommario di cognizione le prove orali che possano essere assunte ‘‘senza eccessive difficoltà qualitative, quantitative e temporali’’, precisando che ‘‘è lo stesso giudice a determinare le modalità attraverso le quali procedere all’istruzione, omettendo ogni formalità non essenziale al contraddittorio’’; peraltro, pur riconoscendo il carattere discrezionale del potere giudiziale di conversione del rito, statuisce che tale potere incontra un limite nel diritto di difesa delle parti inaugurando un indirizzo favorevole alla sindacabilità del relativo esercizio (o mancato esercizio) in relazione all’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4, c.p.c. Tali principi sono applicabili al procedimento semplificato di cognizione introdotto dalla recente riforma Cartabia, considerata la sostanziale sovrapponibilità dell’istruzione semplificata del nuovo rito con quella del procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli abrogati artt. 702-bis e segg. c.p.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.