La riforma del diritto societario – anche nota come “riforma Vietti” – ha introdotto, tra le numerose novità, all’interno del capo V dedicato alle società per azioni, una sezione interamente nuova composta da nove articoli dedicata ai patrimoni destinati ad uno specifico affare, il cui referente normativo principale è rappresentato dall’art. 2447-bis c.c. La disposizione citata, in particolare, permette a una società per azioni, alternativamente, di costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; ovvero di convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso o parte di essi.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare: problemi applicativi e reale agibilità dell’istituto
Giusti, Carloalberto
2017-01-01
Abstract
La riforma del diritto societario – anche nota come “riforma Vietti” – ha introdotto, tra le numerose novità, all’interno del capo V dedicato alle società per azioni, una sezione interamente nuova composta da nove articoli dedicata ai patrimoni destinati ad uno specifico affare, il cui referente normativo principale è rappresentato dall’art. 2447-bis c.c. La disposizione citata, in particolare, permette a una società per azioni, alternativamente, di costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; ovvero di convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso o parte di essi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.