Leonardo Coviello – nella voce apparsa sull’Enciclopedia giuridica italiana nel 1902 e ancora prima nell’opera monografica pubblicata sul medesimo tema qualche anno prima – ha offerto un contribuito decisivo all’orientamento in favore della configurabilità, nel diritto italiano, di una promessa di vendita distinta dalla vendita, consentendo al contempo di tracciare la prima disciplina del contratto preliminare. La nuova figura, fin dalla sua introduzione, assunse le caratteristiche del preliminare così detto ‘ad effetti anticipati’: nei casi sottoposti all’attenzione delle corti giudicanti, le parti non soltanto assumevano un vincolo a contrarre, ma si obbligavano altresì contestualmente alla immediata consegna del bene o al pagamento del relativo prezzo, differendo l’effetto traslativo al momento del definitivo. Senza dubitare che l’effetto traslativo si sarebbe verificato con la stipulazione del contratto definitivo, i paciscenti assumevano fin da subito alcune obbligazioni tipiche della vendita. Lo scritto si sforza di comprendere come siano stati affrontati e risolti, nel tempo, i problemi relativi all’inquadramento teorico del preliminare ‘ad effetti anticipati’.
Il contratto preliminare di Leonardo Coviello (note sulla ‘anticipazione’ degli effetti)
Massimo Proto
2023-01-01
Abstract
Leonardo Coviello – nella voce apparsa sull’Enciclopedia giuridica italiana nel 1902 e ancora prima nell’opera monografica pubblicata sul medesimo tema qualche anno prima – ha offerto un contribuito decisivo all’orientamento in favore della configurabilità, nel diritto italiano, di una promessa di vendita distinta dalla vendita, consentendo al contempo di tracciare la prima disciplina del contratto preliminare. La nuova figura, fin dalla sua introduzione, assunse le caratteristiche del preliminare così detto ‘ad effetti anticipati’: nei casi sottoposti all’attenzione delle corti giudicanti, le parti non soltanto assumevano un vincolo a contrarre, ma si obbligavano altresì contestualmente alla immediata consegna del bene o al pagamento del relativo prezzo, differendo l’effetto traslativo al momento del definitivo. Senza dubitare che l’effetto traslativo si sarebbe verificato con la stipulazione del contratto definitivo, i paciscenti assumevano fin da subito alcune obbligazioni tipiche della vendita. Lo scritto si sforza di comprendere come siano stati affrontati e risolti, nel tempo, i problemi relativi all’inquadramento teorico del preliminare ‘ad effetti anticipati’.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.