The Arbitral Tribunal denied its power to rule on the case concerning the avoidance action tak- en by the insolvency trustee. The arbitrators excluded that Art. 24 of the (former) Bankruptcy Law, establishing the extension of insolvency court jurisdiction over all the action deriving from the insolvency proceeding, should be judged a hindrance to their jurisdiction. Nevertheless, they accepted the argument based on the third-party role of the insolvency trustee, while carrying on avoidance actions on behalf of the creditors. The comment underlines – also according to the (new) Crisis and Insolvency Code – that third-party role of insolvency trustee may not be the deciding factor when the arbitration clause is broad enough, because the collective nature of the actions doesn’t exclude the a posteriori agreement to arbitration by the insolvency trustee.
Il Collegio arbitrale ha risolto in senso negativo la questione in ordine alla sussistenza del proprio potere di decidere una controversia avente per oggetto la revocatoria fallimentare di un atto del de- bitore. Gli arbitri hanno escluso che costituisse ostacolo insuperabile il disposto dell’art. 24 legge fall. che sanciva la competenza del tribunale di apertura del fallimento in caso di azioni che da que- sto derivassero. Hanno, invece, accolto l’argomento fondato sul ruolo di terzo assegnato al curatore che eserciti la predetta azione. Nel commento si sottolinea che, anche alla luce della disciplina con- tenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il ruolo di terzo potrebbe non essere deci- sivo in caso di clausola arbitrale sufficientemente ampia, poiché il carattere collettivo dell’azione non esclude l’adesione successiva del curatore alla convenzione d’arbitrato.
Azioni di massa e arbitrato
boggio
2022-01-01
Abstract
Il Collegio arbitrale ha risolto in senso negativo la questione in ordine alla sussistenza del proprio potere di decidere una controversia avente per oggetto la revocatoria fallimentare di un atto del de- bitore. Gli arbitri hanno escluso che costituisse ostacolo insuperabile il disposto dell’art. 24 legge fall. che sanciva la competenza del tribunale di apertura del fallimento in caso di azioni che da que- sto derivassero. Hanno, invece, accolto l’argomento fondato sul ruolo di terzo assegnato al curatore che eserciti la predetta azione. Nel commento si sottolinea che, anche alla luce della disciplina con- tenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il ruolo di terzo potrebbe non essere deci- sivo in caso di clausola arbitrale sufficientemente ampia, poiché il carattere collettivo dell’azione non esclude l’adesione successiva del curatore alla convenzione d’arbitrato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.