Il compito di associare qualifiche alle attribuzioni patrimoniali nella convivenza fuori del matrimonio è assolto dalla scienza giuridica con soluzioni mutevoli, a seconda che la convivenza sia reputata fonte di doveri morali o sociali, ovvero fonte di obblighi propriamente giuridici. Quantunque i doveri morali o sociali trovino origine in ordinamenti differenti da quello giuridico, questo provvede a recepirne la fonte attraverso l’art. 2034 c.c. Non esistono doveri morali o sociali sprovvisti di disciplina: ogni prestazione, che sia compiuta in esecuzione di essi, costituisce adempimento di un’obbligazione naturale finché una norma non le assegni una qualifica diversa (ad esempio, donazione rimuneratoria o liberalità rimuneratoria d’uso). Si tratta di indagare se sia data alle parti la possibilità di fare discendere dalla convivenza, fonte di obbligazioni naturali, obblighi dotati di azione. La convivenza potrebbe restare estranea allo schema causale del contratto, rilevando soltanto quale elemento condizionale o presupposto, ovvero essere dedotta come causa del contratto. In quest’ultima ipotesi, le parti doterebbero la fonte dell’obbligazione naturale di una efficienza incompatibile con l’art. 2034 cod. civ.: se soltanto il legislatore può attribuire ad una fonte extragiuridica una efficienza diversa da quella prevista dall’art. 2034 cod. civ., allora il contratto, nel cui seno la convivenza fosse dedotta in modo causalmente rilevante, andrebbe incontro al rifiuto di tutela imposto da quest’ultima norma.
Sulle attribuzioni patrimoniali nella convivenza extraconiugale
PROTO M.
2005-01-01
Abstract
Il compito di associare qualifiche alle attribuzioni patrimoniali nella convivenza fuori del matrimonio è assolto dalla scienza giuridica con soluzioni mutevoli, a seconda che la convivenza sia reputata fonte di doveri morali o sociali, ovvero fonte di obblighi propriamente giuridici. Quantunque i doveri morali o sociali trovino origine in ordinamenti differenti da quello giuridico, questo provvede a recepirne la fonte attraverso l’art. 2034 c.c. Non esistono doveri morali o sociali sprovvisti di disciplina: ogni prestazione, che sia compiuta in esecuzione di essi, costituisce adempimento di un’obbligazione naturale finché una norma non le assegni una qualifica diversa (ad esempio, donazione rimuneratoria o liberalità rimuneratoria d’uso). Si tratta di indagare se sia data alle parti la possibilità di fare discendere dalla convivenza, fonte di obbligazioni naturali, obblighi dotati di azione. La convivenza potrebbe restare estranea allo schema causale del contratto, rilevando soltanto quale elemento condizionale o presupposto, ovvero essere dedotta come causa del contratto. In quest’ultima ipotesi, le parti doterebbero la fonte dell’obbligazione naturale di una efficienza incompatibile con l’art. 2034 cod. civ.: se soltanto il legislatore può attribuire ad una fonte extragiuridica una efficienza diversa da quella prevista dall’art. 2034 cod. civ., allora il contratto, nel cui seno la convivenza fosse dedotta in modo causalmente rilevante, andrebbe incontro al rifiuto di tutela imposto da quest’ultima norma.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.