The reimbursement of the pass that allows to attend a sports event – in particular, the tennis event called Internazionali BNL d’Italia – as a result of its failure to take place in the presence of the public due to the spread of the Coronavirus, is governed by art. 88 d.l. March 17, 2020 n. 18 (later converted with amendments by Law April 24, 2020 n. 27): which – by introducing a provision of an exceptional nature compared to that contained in art. 1463 cod. civ. regarding the supervening impossibility of the performance – established that, in the case of the organizer being released from the obligation to ensure the enjoyment of the sports event, the purchaser of the access pass does not have the right to obtain a refund of the price paid, but rather to receive a voucher of the same value as the ticket. In offering an answer to the numerous questions posed by this peculiar regulatory discipline, the interpreter observes how, in a historical period in which the legal system pays the utmost attention to consumer protection, the emergency legislator intended to balance this need

Il rimborso del titolo di acquisto per assistere allo spettacolo sportivo – in particolare, alla manifestazione tennistica denominata Internazionali BNL d’Italia – in conseguenza del suo mancato svolgimento alla presenza del pubblico per il diffondersi del Coronavirus, trova disciplina nell’art. 88, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (poi convertito con dalla legge 24 aprile 2020 n. 27): il quale, introducendo una disposizione di carattere eccezionale rispetto a quella racchiusa nell’art. 1463 c.c. in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ha previsto che, di fronte alla liberazione dell’organizzatore dall’obbligo di assicurare la fruizione dello spettacolo, in capo all’acquirente del biglietto non sta il diritto di conseguire la restituzione del prezzo pagato, bensì quello di ricevere un voucher di valore pari a quello del biglietto. Nell’offrire risposta alle numerose questioni poste da tale peculiare disciplina normativa, l’interprete osserva come, in un periodo storico nel quale l’ordinamento giuridico presta la massima attenzione alla tutela del consumatore, il legislatore dell’emergenza abbia inteso bilanciare tale esigenza con quella volta a sostenere l’impresa, gravemente colpita dalla diffusione del Covid-19.

Lo spettacolo sportivo di fronte alla pandemia: quale sorte per i titoli di accesso?

Proto M
2021-01-01

Abstract

The reimbursement of the pass that allows to attend a sports event – in particular, the tennis event called Internazionali BNL d’Italia – as a result of its failure to take place in the presence of the public due to the spread of the Coronavirus, is governed by art. 88 d.l. March 17, 2020 n. 18 (later converted with amendments by Law April 24, 2020 n. 27): which – by introducing a provision of an exceptional nature compared to that contained in art. 1463 cod. civ. regarding the supervening impossibility of the performance – established that, in the case of the organizer being released from the obligation to ensure the enjoyment of the sports event, the purchaser of the access pass does not have the right to obtain a refund of the price paid, but rather to receive a voucher of the same value as the ticket. In offering an answer to the numerous questions posed by this peculiar regulatory discipline, the interpreter observes how, in a historical period in which the legal system pays the utmost attention to consumer protection, the emergency legislator intended to balance this need
2021
Il rimborso del titolo di acquisto per assistere allo spettacolo sportivo – in particolare, alla manifestazione tennistica denominata Internazionali BNL d’Italia – in conseguenza del suo mancato svolgimento alla presenza del pubblico per il diffondersi del Coronavirus, trova disciplina nell’art. 88, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (poi convertito con dalla legge 24 aprile 2020 n. 27): il quale, introducendo una disposizione di carattere eccezionale rispetto a quella racchiusa nell’art. 1463 c.c. in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ha previsto che, di fronte alla liberazione dell’organizzatore dall’obbligo di assicurare la fruizione dello spettacolo, in capo all’acquirente del biglietto non sta il diritto di conseguire la restituzione del prezzo pagato, bensì quello di ricevere un voucher di valore pari a quello del biglietto. Nell’offrire risposta alle numerose questioni poste da tale peculiare disciplina normativa, l’interprete osserva come, in un periodo storico nel quale l’ordinamento giuridico presta la massima attenzione alla tutela del consumatore, il legislatore dell’emergenza abbia inteso bilanciare tale esigenza con quella volta a sostenere l’impresa, gravemente colpita dalla diffusione del Covid-19.
spettacolo sportivo
titolo di accesso
rimborso
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