Con un cammino di oltre trentacinque anni, dalla sentenza Daily Mail passando per Centros e molte altre e fino a Polbud, la mobilita` delle societa` nell’Unione Europea e` una realta` ormai acquisita, ma non priva di incertezze e problemi di regolamenta- zione ai quali il legislatore europeo ha cercato di porre rimedio anche con la recente Dir. UE n. 2121/2019. Una delle questioni piu` delicate e di maggiore rilievo attiene alla piu` volte affermata – dalla Corte di giustizia – persistente competenza degli Stati membri nel fissare le condizioni di riconoscimento delle societa` e, a valle, nell’individuazione del loro statuto legale. Con l’ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia i giudici italiani di ultima istanza, formulando il quesito in via pregiudiziale, chiedono se sia compatibile con l’esercizio pieno della liberta` di stabilimento una norma nazionale che disconosca i poteri rappresentativi attribuiti ad una persona da una societa` ormai riconosciuta dall’ordinamento di un altro Stato membro secondo le regole vigenti in detto Stato, quando la societa` abbia mantenuto in Italia il centro della sua attivita` . La questione e` di estremo interesse e il commento si sofferma sui termini di quel giudizio di compatibilita` incentrato sugli effetti concreti delle norme di diritto internazionale privato e del diritto materiale applicabile in virtu` delle stesse. Il punto focale e` rappresentato dalla necessita` di rimuovere tutti gli ostacoli alla mobilita` delle societa` nell’Unione Europea che si appalesino come non necessari, sproporzio- nati e non giustificati da interessi meritevoli, ed evidenzia il diverso regime che caratterizza le societa` europee rispetto a quelle ‘‘incardinate’’ in Stati terzi.

Trasformazioni transfrontaliere e lex societatis nel prisma della liberta` di stabilimento

Boggio L
2022-01-01

Abstract

Con un cammino di oltre trentacinque anni, dalla sentenza Daily Mail passando per Centros e molte altre e fino a Polbud, la mobilita` delle societa` nell’Unione Europea e` una realta` ormai acquisita, ma non priva di incertezze e problemi di regolamenta- zione ai quali il legislatore europeo ha cercato di porre rimedio anche con la recente Dir. UE n. 2121/2019. Una delle questioni piu` delicate e di maggiore rilievo attiene alla piu` volte affermata – dalla Corte di giustizia – persistente competenza degli Stati membri nel fissare le condizioni di riconoscimento delle societa` e, a valle, nell’individuazione del loro statuto legale. Con l’ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia i giudici italiani di ultima istanza, formulando il quesito in via pregiudiziale, chiedono se sia compatibile con l’esercizio pieno della liberta` di stabilimento una norma nazionale che disconosca i poteri rappresentativi attribuiti ad una persona da una societa` ormai riconosciuta dall’ordinamento di un altro Stato membro secondo le regole vigenti in detto Stato, quando la societa` abbia mantenuto in Italia il centro della sua attivita` . La questione e` di estremo interesse e il commento si sofferma sui termini di quel giudizio di compatibilita` incentrato sugli effetti concreti delle norme di diritto internazionale privato e del diritto materiale applicabile in virtu` delle stesse. Il punto focale e` rappresentato dalla necessita` di rimuovere tutti gli ostacoli alla mobilita` delle societa` nell’Unione Europea che si appalesino come non necessari, sproporzio- nati e non giustificati da interessi meritevoli, ed evidenzia il diverso regime che caratterizza le societa` europee rispetto a quelle ‘‘incardinate’’ in Stati terzi.
2022
TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA
Libertà di stabilimento
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14085/5587
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