La Corte di Giustizia è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell’art. 6, par. 1, della dir. UE 2011/7 con una diffusa prassi dei giudici polacchi, consistente nel rigetto dei ricorsi presentati dai creditori per l’ottenimento dell’importo forfettario minimo previsto a titolo di risarcimento dei costi di recupero nelle ipotesi di ritardo di pagamento, in tutti i casi in cui l’importo del credito è minimo o il ritardo esiguo. In tali ultimi casi la corresponsione del suddetto importo forfettario risulterebbe, infatti, secondo i giudici nazionali, contrario ai principi di convivenza sociale di cui all’art. 5 del codice civile polacco. Il contributo analizza le possibili rationes poste a fondamento della suddetta prassi giurisprudenziale, mettendo in luce come l’utilizzo di norme di carattere generale non possa costituire, nell’ottica del principio di effettività, lo strumento per disapplicare la normativa sovranazionale
Le spese di recupero sono sempre risarcibili nei casi di ritardo nei pagamenti
F. Bartolini;
2025-01-01
Abstract
La Corte di Giustizia è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell’art. 6, par. 1, della dir. UE 2011/7 con una diffusa prassi dei giudici polacchi, consistente nel rigetto dei ricorsi presentati dai creditori per l’ottenimento dell’importo forfettario minimo previsto a titolo di risarcimento dei costi di recupero nelle ipotesi di ritardo di pagamento, in tutti i casi in cui l’importo del credito è minimo o il ritardo esiguo. In tali ultimi casi la corresponsione del suddetto importo forfettario risulterebbe, infatti, secondo i giudici nazionali, contrario ai principi di convivenza sociale di cui all’art. 5 del codice civile polacco. Il contributo analizza le possibili rationes poste a fondamento della suddetta prassi giurisprudenziale, mettendo in luce come l’utilizzo di norme di carattere generale non possa costituire, nell’ottica del principio di effettività, lo strumento per disapplicare la normativa sovranazionaleI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


