Il contributo affronta il problema del difficile inquadramento, secondo le tradizionali categorie giuridiche, della mediazione (strumento di negoziazione, ma procedimentalizzato) e dell'arbitrato irrituale (mezzo per la decisione delle controversie, ma destinato a concludersi con un atto avente natura contrattuale). Facendo appello ai contributi della dottrina italiana in argomento e della dottrina inglese in tema di mediation, si propone una originale ipotesi di qualificazione giuridica ipotizzando la possibilità (i) di distinguere, sulla base della combinazione dei criteri di autocomposizione/eterocomposizione delle controversie e di aggiudicazione/facilitazione, tra "strumenti di eterocomposizione in funzione sostanzialmente aggiudicativa (giudizio statuale, arbitrato, proposta di mediazione) e "strumenti di eterocomposizione in funzione sostanzialmente facilitativa" (altre modalità di mediazione); nonché (ii) di suddividere la categoria dei mezzi eteronomi di carattere negoziale (arbitrato irrituale), contrapposta in dottrina a quella dei mezzi eteronomi di carattere giurisdizionale (giudizio statuale, arbitrato), nelle due sottocategorie dei "mezzi eteronomi di tipo negoziale in funzione sostanzialmente aggiudicativa" (caratterizzati dalla circostanza che l'accordo di composizione della controversia si conforma alla regola (di diritto o di equità) individuata dal terzo in applicazione di un criterio di giudizio, e dei "mezzi eteronomi di tipo negoziale in funzione sostanzialmente facilitativa", nei quali l'intervento del terzo è finalizzato unicamente alla ricerca dell'accordo di composizione della controversia, sulla base di una valutazione di convenienza che tenga conto degli interessi delle parti concretamente coinvolti.
La problematica classificazione della mediazione (e dell'arbitrato irrituale) nel quadro degli strumenti di ADR
NOVIELLO D
2018-01-01
Abstract
Il contributo affronta il problema del difficile inquadramento, secondo le tradizionali categorie giuridiche, della mediazione (strumento di negoziazione, ma procedimentalizzato) e dell'arbitrato irrituale (mezzo per la decisione delle controversie, ma destinato a concludersi con un atto avente natura contrattuale). Facendo appello ai contributi della dottrina italiana in argomento e della dottrina inglese in tema di mediation, si propone una originale ipotesi di qualificazione giuridica ipotizzando la possibilità (i) di distinguere, sulla base della combinazione dei criteri di autocomposizione/eterocomposizione delle controversie e di aggiudicazione/facilitazione, tra "strumenti di eterocomposizione in funzione sostanzialmente aggiudicativa (giudizio statuale, arbitrato, proposta di mediazione) e "strumenti di eterocomposizione in funzione sostanzialmente facilitativa" (altre modalità di mediazione); nonché (ii) di suddividere la categoria dei mezzi eteronomi di carattere negoziale (arbitrato irrituale), contrapposta in dottrina a quella dei mezzi eteronomi di carattere giurisdizionale (giudizio statuale, arbitrato), nelle due sottocategorie dei "mezzi eteronomi di tipo negoziale in funzione sostanzialmente aggiudicativa" (caratterizzati dalla circostanza che l'accordo di composizione della controversia si conforma alla regola (di diritto o di equità) individuata dal terzo in applicazione di un criterio di giudizio, e dei "mezzi eteronomi di tipo negoziale in funzione sostanzialmente facilitativa", nei quali l'intervento del terzo è finalizzato unicamente alla ricerca dell'accordo di composizione della controversia, sulla base di una valutazione di convenienza che tenga conto degli interessi delle parti concretamente coinvolti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.