Partendo dalla considerazione che il modello del vigente processo civile italiano costituisce espressione dei principi dell'impulso del giudice, dell'oralità e pubblicità della procedura nonché del libero apprezzamento della prova, elaborati in occasione della riforma del codice austriaco di fine ottocento ed adottati in polemica col modello liberale del codice napoleonico, che era caratterizzato dai principi dell'impulso di parte, della scrittura, della segretezza della procedura e della prova legale, l'a. osserva come tale contrapposizione di principi sia riconducibile a quella sulla base della quale si definisce la differenza tra il modello asimmetrico ed isonomico di processo. Si tratta della ricostruzione concettuale frutto della collaborazione tra un filosofo del diritto (Giuliani) ed un processualcivilista (Picardi) - e considerata una pietra miliare anche dalla letteratura straniera -, che, sulla base delle differenze nella disciplina dell'ordo iudiciarius (modello di processo originariamente comune a tutta l'Europa, compresa l'Inghilterra) e degli attuali processi eurocontinentali, consente di affermare l'astratta configurabilità di differenti configurazioni dei ruoli delle parti e del giudice in ordine all'accertamento dei fatti. Sviluppando tale insegnamento, l'a. osserva come nel passaggio dal modello isonomico a quello asimmetrico di processo, si definisca anche una modificazione della tecnica di accertamento dei fatti, che si trasforma da procedimento di selezione (affidato alle parti) a giudizio di fatto (assegnato al giudice) e rileva come il processo civile inglese sia tutt'oggi conforme al modello isonomico, nonostante l'overriding objective efficientistico, che ha ispirato le riforme del 1998.

Ordine isonomico e non asimmetrico (come nel processo felicemente "medievale" inglese): dal procedimento di selezione dei fatti al giudizio di fatto

NOVIELLO D
2016-01-01

Abstract

Partendo dalla considerazione che il modello del vigente processo civile italiano costituisce espressione dei principi dell'impulso del giudice, dell'oralità e pubblicità della procedura nonché del libero apprezzamento della prova, elaborati in occasione della riforma del codice austriaco di fine ottocento ed adottati in polemica col modello liberale del codice napoleonico, che era caratterizzato dai principi dell'impulso di parte, della scrittura, della segretezza della procedura e della prova legale, l'a. osserva come tale contrapposizione di principi sia riconducibile a quella sulla base della quale si definisce la differenza tra il modello asimmetrico ed isonomico di processo. Si tratta della ricostruzione concettuale frutto della collaborazione tra un filosofo del diritto (Giuliani) ed un processualcivilista (Picardi) - e considerata una pietra miliare anche dalla letteratura straniera -, che, sulla base delle differenze nella disciplina dell'ordo iudiciarius (modello di processo originariamente comune a tutta l'Europa, compresa l'Inghilterra) e degli attuali processi eurocontinentali, consente di affermare l'astratta configurabilità di differenti configurazioni dei ruoli delle parti e del giudice in ordine all'accertamento dei fatti. Sviluppando tale insegnamento, l'a. osserva come nel passaggio dal modello isonomico a quello asimmetrico di processo, si definisca anche una modificazione della tecnica di accertamento dei fatti, che si trasforma da procedimento di selezione (affidato alle parti) a giudizio di fatto (assegnato al giudice) e rileva come il processo civile inglese sia tutt'oggi conforme al modello isonomico, nonostante l'overriding objective efficientistico, che ha ispirato le riforme del 1998.
2016
978-88-6995-110-7
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