Con due sentenze parallele rese nei primi mesi del 2020, la Suprema Corte ha fornito importanti indicazioni su due temi attinenti alle azioni risarcitorie in materia antitrust: il dies a quo del termine di prescrizione e il valore probatorio delle decisioni di accettazione degli impegni. Nei casi in esame, la Cassazione ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dalla decisione di avvio dell’istruttoria dell’Agcm. Nondimeno, in diversi casi, il dies a quo potrebbe essere anteriore all’apertura del procedimento, soprattutto ove l’indagine sia stata avviata su segnalazione di concorrenti, associazioni di categoria o altri terzi. La Direttiva 2014/104/UE e il d.lgs. n. 3/2017 hanno significativamente innovato la materia, introducendo un regime di particolare favor per i danneggiati, che tuttavia appare sacrificare eccessivamente la certezza dei rapporti giuridici e potrebbe ostacolare l’esercizio del diritto di difesa. La Suprema Corte ha ritenuto, altresì, che le decisioni di accettazione degli impegni possano fondare una presunzione semplice di sussistenza dell’infrazione nei giudizi civili per il risarcimento dei danni. Tale soluzione appare difficilmente conciliabile con la natura di dette decisioni e potrebbe disincentivare le imprese dall’offrire impegni nella fase iniziale del procedimento per superare le preoccupazioni dell’autorità antitrust.
Il danno antitrust: prescrizione e valore probatorio delle decisioni di accettazione degli impegni
FAELLA G;
2020-01-01
Abstract
Con due sentenze parallele rese nei primi mesi del 2020, la Suprema Corte ha fornito importanti indicazioni su due temi attinenti alle azioni risarcitorie in materia antitrust: il dies a quo del termine di prescrizione e il valore probatorio delle decisioni di accettazione degli impegni. Nei casi in esame, la Cassazione ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dalla decisione di avvio dell’istruttoria dell’Agcm. Nondimeno, in diversi casi, il dies a quo potrebbe essere anteriore all’apertura del procedimento, soprattutto ove l’indagine sia stata avviata su segnalazione di concorrenti, associazioni di categoria o altri terzi. La Direttiva 2014/104/UE e il d.lgs. n. 3/2017 hanno significativamente innovato la materia, introducendo un regime di particolare favor per i danneggiati, che tuttavia appare sacrificare eccessivamente la certezza dei rapporti giuridici e potrebbe ostacolare l’esercizio del diritto di difesa. La Suprema Corte ha ritenuto, altresì, che le decisioni di accettazione degli impegni possano fondare una presunzione semplice di sussistenza dell’infrazione nei giudizi civili per il risarcimento dei danni. Tale soluzione appare difficilmente conciliabile con la natura di dette decisioni e potrebbe disincentivare le imprese dall’offrire impegni nella fase iniziale del procedimento per superare le preoccupazioni dell’autorità antitrust.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.