Una delle maggiori novita` dell’ultimo triennio in materia di regolamentazione dell’insolvenza e` l’attenzione riservata dal legislatore dell’Unione Europea agli strumenti di prevenzione dell’insolvenza. Prima con una Raccomandazione agli Stati membri, sostan- zialmente caduta nel vuoto, e poi con l’estensione anche alle procedure preventive del concetto di procedura d’insolvenza ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione del Regolamento deputato alla disciplina dell’insolvenza transfrontaliera le norme UE hanno invaso ampiamente campi in precedenza lasciati in via esclusiva alle legislazioni degli Stati membri. Il processo di allargamento dell’intervento normativo sovranazionale sembra, peraltro, destinato ad un ulteriore passo con la Proposta di una Direttiva ‘‘riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunita` e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti’’. Ad una prima analisi delle disposizioni vigenti e di quelle in fieri emerge chiaro come il legislatore UE non abbia dedicato – almeno in modo espresso – specifica attenzione al governo della fase negoziale, talora definita di prepackaging, che puo` appunto precedere l’accesso al ‘‘giudice’’ e la pronuncia della ‘‘decisione di apertura della procedura’’. Il silenzio delle disposizioni UE lascia apparentemente irrisolta la questione in ordine al regime concorsuale o di diritto comune, eurounitario o nazionale destinato a reggere i comportamenti e gli atti del debitore, dei suoi creditori, dei terzi e delle pubbliche autorita` in quella fase.
Gli accordi per la ristrutturazione preventiva nel nuovo diritto UE tra processo (concorsuale) e contratto
Boggio L
2018-01-01
Abstract
Una delle maggiori novita` dell’ultimo triennio in materia di regolamentazione dell’insolvenza e` l’attenzione riservata dal legislatore dell’Unione Europea agli strumenti di prevenzione dell’insolvenza. Prima con una Raccomandazione agli Stati membri, sostan- zialmente caduta nel vuoto, e poi con l’estensione anche alle procedure preventive del concetto di procedura d’insolvenza ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione del Regolamento deputato alla disciplina dell’insolvenza transfrontaliera le norme UE hanno invaso ampiamente campi in precedenza lasciati in via esclusiva alle legislazioni degli Stati membri. Il processo di allargamento dell’intervento normativo sovranazionale sembra, peraltro, destinato ad un ulteriore passo con la Proposta di una Direttiva ‘‘riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunita` e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti’’. Ad una prima analisi delle disposizioni vigenti e di quelle in fieri emerge chiaro come il legislatore UE non abbia dedicato – almeno in modo espresso – specifica attenzione al governo della fase negoziale, talora definita di prepackaging, che puo` appunto precedere l’accesso al ‘‘giudice’’ e la pronuncia della ‘‘decisione di apertura della procedura’’. Il silenzio delle disposizioni UE lascia apparentemente irrisolta la questione in ordine al regime concorsuale o di diritto comune, eurounitario o nazionale destinato a reggere i comportamenti e gli atti del debitore, dei suoi creditori, dei terzi e delle pubbliche autorita` in quella fase.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.