La riforma fallimentare del 2006 ha apportato qualche integrazione della disciplina dei beni sopravvenuti successivamente alla dichiarazione di fallimento senza, tuttavia, modificare direttamente le regole quando questi sopravvengano per effetto dell’e- sercizio di una nuova attivita` da parte del fallito. La Corte di cassazione, per la prima volta dopo quella riforma, e` stata chiamata a risolvere il dubbio relativo al trattamento da riservare ai proventi di una tale attivita` ed ha operato una serie di scelte – soltanto in parte convincenti – sul piano della opportunita` in rapporto alla certezza dei nuovi rapporti giuridici tra il fallito e le sue controparti contrattuali.
Spossessamento e nuove attivita` del fallito: reinvestimento dell'utile e tutela del terzo
Boggio L
2015-01-01
Abstract
La riforma fallimentare del 2006 ha apportato qualche integrazione della disciplina dei beni sopravvenuti successivamente alla dichiarazione di fallimento senza, tuttavia, modificare direttamente le regole quando questi sopravvengano per effetto dell’e- sercizio di una nuova attivita` da parte del fallito. La Corte di cassazione, per la prima volta dopo quella riforma, e` stata chiamata a risolvere il dubbio relativo al trattamento da riservare ai proventi di una tale attivita` ed ha operato una serie di scelte – soltanto in parte convincenti – sul piano della opportunita` in rapporto alla certezza dei nuovi rapporti giuridici tra il fallito e le sue controparti contrattuali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.