La contrattazione internazionale, oltre che non semplici problemi di regolamentazione sostanziale dei rapporti, solleva anche delicate questioni in ordine all’individuazione della normativa applicabile sia agli aspetti, appunto, sostanziali che a quelli relativi all’accertamento dei diritti e all’enforcement. Quando i contratti stipulati prevedano pattuizioni in ordine alla soluzione delle eventuali future controversie, il quadro giuridico puo` complicarsi ulteriormente, soprattutto se sopravvengano situazioni, come quelle conseguenti alla dichiarazione di insolvenza di una della parti, suscettibili di porre in gioco interessi ‘‘terzi’’ bisognosi di una protezione di matrice pubblicistica. Nel caso portato all’attenzione delle Sezioni Unite, l’articolata decisione risolve la questione di giurisdizione nel senso dell’inammissibilita` del regolamento preventivo proposto, affidandosi, prima di tutto, a principi consolidatisi nella giurisprudenza della Corte di legittimita` , ma anche spendendo una serie di argomenti in ordine alla regolamentazione delle procedure di insolvenza transfrontaliera contenuta nel Reg. CE n. 1346/2000, recentemente sostituito – ma con effetti solo dal 2017 – dal Reg. UE n. 848/2015. Sebbene per molti passi condivisibile la decisione delle Sezioni Unite merita anche critiche nella misura in cui non ha tenuto conto – da un lato – degli obblighi convenzionali assunti dallo Stato italiano e – dall’altro – del rilievo della natura del patto compromissorio rispetto al sistema di regolamentazione concorsuale istituito dal diritto UE (attuale e di prossima entrata in vigore).
Apertura del concorso e procedimento arbitrale estero tra Convenzione di New York del 1958, Reg. CE n. 1346/2000 (e Reg. UE n. 848/2015), Legge Marzano e Legge Fallimentare
Boggio L
2016-01-01
Abstract
La contrattazione internazionale, oltre che non semplici problemi di regolamentazione sostanziale dei rapporti, solleva anche delicate questioni in ordine all’individuazione della normativa applicabile sia agli aspetti, appunto, sostanziali che a quelli relativi all’accertamento dei diritti e all’enforcement. Quando i contratti stipulati prevedano pattuizioni in ordine alla soluzione delle eventuali future controversie, il quadro giuridico puo` complicarsi ulteriormente, soprattutto se sopravvengano situazioni, come quelle conseguenti alla dichiarazione di insolvenza di una della parti, suscettibili di porre in gioco interessi ‘‘terzi’’ bisognosi di una protezione di matrice pubblicistica. Nel caso portato all’attenzione delle Sezioni Unite, l’articolata decisione risolve la questione di giurisdizione nel senso dell’inammissibilita` del regolamento preventivo proposto, affidandosi, prima di tutto, a principi consolidatisi nella giurisprudenza della Corte di legittimita` , ma anche spendendo una serie di argomenti in ordine alla regolamentazione delle procedure di insolvenza transfrontaliera contenuta nel Reg. CE n. 1346/2000, recentemente sostituito – ma con effetti solo dal 2017 – dal Reg. UE n. 848/2015. Sebbene per molti passi condivisibile la decisione delle Sezioni Unite merita anche critiche nella misura in cui non ha tenuto conto – da un lato – degli obblighi convenzionali assunti dallo Stato italiano e – dall’altro – del rilievo della natura del patto compromissorio rispetto al sistema di regolamentazione concorsuale istituito dal diritto UE (attuale e di prossima entrata in vigore).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.