Dopo la ‘‘riforma organica’’ del 2006 la giurisprudenza di merito ha piu` volte frapposto ostacoli al riconoscimento della prededuzione nel fallimento consecutivo ai crediti sorti in funzione o in occasione del concordato preventivo. Cio` ha dato la possibilita` alla Cassazione di pronunciarsi ripetutamente sul tema, adottando decisioni non sempre adeguatamente motivate ed in linea con le previsioni del diritto positivo. Delle tre decisioni in commento le piu` recenti meritano sostanziale condivisione, mentre la terza sollecita qualche rilievo critico. Il tema della prededucibilita` , con la norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di conversione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e la ‘‘frettolosa’’ successiva abrogazione di quest’ultima per effetto del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, merita di essere ulteriormente - e, ancora una volta, criticamente – rivisitato per comprendere la portata del precetto interpretativo anche in considerazione dei dubbi di costituzionalita` , che ha immediata- mente sollevato soprattutto per la retroattivita` della soluzione (temporaneamente) preferita dal legislatore.

I ‘‘tormenti'' della prededuzione nel fallimento consecutivo dei crediti sorti in occasione o in funzione del concordato preventivo (anche alla luce del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e del D.L. 24 giugno 2014, n. 91)

Boggio L
2014-01-01

Abstract

Dopo la ‘‘riforma organica’’ del 2006 la giurisprudenza di merito ha piu` volte frapposto ostacoli al riconoscimento della prededuzione nel fallimento consecutivo ai crediti sorti in funzione o in occasione del concordato preventivo. Cio` ha dato la possibilita` alla Cassazione di pronunciarsi ripetutamente sul tema, adottando decisioni non sempre adeguatamente motivate ed in linea con le previsioni del diritto positivo. Delle tre decisioni in commento le piu` recenti meritano sostanziale condivisione, mentre la terza sollecita qualche rilievo critico. Il tema della prededucibilita` , con la norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di conversione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e la ‘‘frettolosa’’ successiva abrogazione di quest’ultima per effetto del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, merita di essere ulteriormente - e, ancora una volta, criticamente – rivisitato per comprendere la portata del precetto interpretativo anche in considerazione dei dubbi di costituzionalita` , che ha immediata- mente sollevato soprattutto per la retroattivita` della soluzione (temporaneamente) preferita dal legislatore.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14085/1971
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