La Corte di cassazione e` stata chiamata a pronunciarsi per due volte nello stesso anno sull’applicazione dell’art. 152 L. fall. – ovvero della norma che impone alle societa` di capitali di deliberare in ordine alla proposta di concordato ed alle condizioni di questo con un verbale notarile soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese – in caso di proposizione del concordato preventivo ‘‘con riserva’’, altrimenti detto concordato ‘‘in bianco’’ o ‘‘prenotativo’’ oppure, ancora, ‘‘preconcordato’’. La sentenza e l’ordinanza in commento sono strettamente collegate, in quanto la seconda – in funzione di risolvere il quesito relativo al momento in cui sarebbe richiesta la deliberazione con l’intervento del notaio – fa espresso richiamo alla soluzione adottata con la prima, imponendo la sottoscrizione personale del solo atto contenente la formulazione della proposta concor- dataria e non anche, in ipotesi di concordato ‘‘con riserva’’, della domanda di concessione del termine per il deposito del piano e della proposta. Le soluzioni accolte, sebbene – con l’ordinanza di settembre 2017 – in forza di motivazione non esente da critiche, sembrano comunque avere raggiunto un risultato apprezzabile alla luce di un piu` approfondito esame degli interessi sostanziali in gioco e delle esigenze di protezione promosse dall’ordinamento. Il commento si chiude con una breve indagine dedicata alle novita` che i principi di delegazione contenuti nella L. 19 ottobre 2017, n. 155 potrebbero determinare in materia di deliberazioni societarie sulle proposte di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.
Formalita` ex art. 152 L. fall. e concordato ‘‘con riserva'' tra diritto vigente e riforma
Boggio L
2017-01-01
Abstract
La Corte di cassazione e` stata chiamata a pronunciarsi per due volte nello stesso anno sull’applicazione dell’art. 152 L. fall. – ovvero della norma che impone alle societa` di capitali di deliberare in ordine alla proposta di concordato ed alle condizioni di questo con un verbale notarile soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese – in caso di proposizione del concordato preventivo ‘‘con riserva’’, altrimenti detto concordato ‘‘in bianco’’ o ‘‘prenotativo’’ oppure, ancora, ‘‘preconcordato’’. La sentenza e l’ordinanza in commento sono strettamente collegate, in quanto la seconda – in funzione di risolvere il quesito relativo al momento in cui sarebbe richiesta la deliberazione con l’intervento del notaio – fa espresso richiamo alla soluzione adottata con la prima, imponendo la sottoscrizione personale del solo atto contenente la formulazione della proposta concor- dataria e non anche, in ipotesi di concordato ‘‘con riserva’’, della domanda di concessione del termine per il deposito del piano e della proposta. Le soluzioni accolte, sebbene – con l’ordinanza di settembre 2017 – in forza di motivazione non esente da critiche, sembrano comunque avere raggiunto un risultato apprezzabile alla luce di un piu` approfondito esame degli interessi sostanziali in gioco e delle esigenze di protezione promosse dall’ordinamento. Il commento si chiude con una breve indagine dedicata alle novita` che i principi di delegazione contenuti nella L. 19 ottobre 2017, n. 155 potrebbero determinare in materia di deliberazioni societarie sulle proposte di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.