Nonostante le diffuse critiche alla disciplina del recesso dalle banche popolari trasformate in societa` per azioni per sfuggire alla liquidazione, la Consulta ha dichiarato infondate tutte le censure d’incostituzionalita` formulate dal Consiglio di Stato richiamando la Costituzione e la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo. E` stata cosı` ‘‘salvata’’ la disposizione contenuta nell’art. 1, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 che, nel regolare il diritto di recesso, sancisce il potere – attribuito all’organo di direzione strategica della banca trasformata – di limitare e/o posticipare il rimborso vantato dal socio stesso. La Consulta chiude la discussione riconoscendo il ricorrere di un interesse pubblico alla stabilita` del sistema bancario perseguito con l’applicazione di regole prudenziali e prevalente su quello del socio receduto alla piena valorizzazione della propria partecipazione sociale. L’A. condi- vide la posizione espressa dalla Corte e ne delinea le conseguenze sull’applicazione della disciplina del rimborso in esito al recesso del socio anche nelle banche in forma di s.p.a.

Proprieta` azionaria e diritto societario speciale (bancario): limiti al rimborso

Boggio L
2018-01-01

Abstract

Nonostante le diffuse critiche alla disciplina del recesso dalle banche popolari trasformate in societa` per azioni per sfuggire alla liquidazione, la Consulta ha dichiarato infondate tutte le censure d’incostituzionalita` formulate dal Consiglio di Stato richiamando la Costituzione e la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo. E` stata cosı` ‘‘salvata’’ la disposizione contenuta nell’art. 1, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 che, nel regolare il diritto di recesso, sancisce il potere – attribuito all’organo di direzione strategica della banca trasformata – di limitare e/o posticipare il rimborso vantato dal socio stesso. La Consulta chiude la discussione riconoscendo il ricorrere di un interesse pubblico alla stabilita` del sistema bancario perseguito con l’applicazione di regole prudenziali e prevalente su quello del socio receduto alla piena valorizzazione della propria partecipazione sociale. L’A. condi- vide la posizione espressa dalla Corte e ne delinea le conseguenze sull’applicazione della disciplina del rimborso in esito al recesso del socio anche nelle banche in forma di s.p.a.
2018
Italiano
11
2395
2407
13
Esperti anonimi
banca
recesso
rimborso
265
Boggio, L
none
info:eu-repo/semantics/article
1 Contributo su Rivista::1.4 Nota a sentenza
1
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14085/1945
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