La Corte di Giustizia prosegue nell’opera di chiarire e specificare la portata delle disposizioni relative alla giurisdizione concor- suale contenute nel Regolamento n. 1346/2000 in materia di insolvenza transfrontaliera. Nel caso di specie, sotto il profilo del rilievo del trasferimento della sede in altro Stato membro in periodo prossimo alla possibile dichiarazione di fallimento da parte del giudice italiano. Al di la` di quest’ultimo profilo interpretativo, la sentenza si segnala anche per il fatto che la Corte giudica ammissibile il rinvio pregiudiziale da parte del giudice di secondo grado italiano su una questione di giurisdizione relativamente alla quale, nel medesimo procedimento, era gia` stata depositata la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione a definizione del regolamento preventivo di giurisdizione. L’A., richiamando i precedenti della Corte di Giustizia UE in merito all’applicazione dell’art. 3 Reg. cit., mette in luce la linea di continuita` seguita dalla Corte stessa e confronta la soluzione applicata con la disciplina propria del Regolamento n. 848/2015 destinata ad entrare in vigore il 26 giugno 2017. La parte conclusiva del commento, tenuto conto della precedente decisione delle Sezioni Unite, si sofferma sulla portata del giudicato nazionale nel campo della giurisdizione concorsuale allorche ́ sia prospettata la violazione del diritto dell’Unione.
Centre Of Main Interests, dipendenze e trasferimento della sede: cercando di sfuggire al giudicato sulla giurisdizione concorsuale ..
Boggio L
2017-01-01
Abstract
La Corte di Giustizia prosegue nell’opera di chiarire e specificare la portata delle disposizioni relative alla giurisdizione concor- suale contenute nel Regolamento n. 1346/2000 in materia di insolvenza transfrontaliera. Nel caso di specie, sotto il profilo del rilievo del trasferimento della sede in altro Stato membro in periodo prossimo alla possibile dichiarazione di fallimento da parte del giudice italiano. Al di la` di quest’ultimo profilo interpretativo, la sentenza si segnala anche per il fatto che la Corte giudica ammissibile il rinvio pregiudiziale da parte del giudice di secondo grado italiano su una questione di giurisdizione relativamente alla quale, nel medesimo procedimento, era gia` stata depositata la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione a definizione del regolamento preventivo di giurisdizione. L’A., richiamando i precedenti della Corte di Giustizia UE in merito all’applicazione dell’art. 3 Reg. cit., mette in luce la linea di continuita` seguita dalla Corte stessa e confronta la soluzione applicata con la disciplina propria del Regolamento n. 848/2015 destinata ad entrare in vigore il 26 giugno 2017. La parte conclusiva del commento, tenuto conto della precedente decisione delle Sezioni Unite, si sofferma sulla portata del giudicato nazionale nel campo della giurisdizione concorsuale allorche ́ sia prospettata la violazione del diritto dell’Unione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.