L’Autore si sofferma sulla nozione di crediti sorti «in funzione» del concordato preventivo introdotta in sede di riforma dell’art. 111, comma 2 l.fall., evidenziando l’autonomia della relativa fattispecie rispetto a quella dei crediti sorti «in occasione» del concordato preventivo, nonche´ la (parziale) coincidenza con la nozione di pagamenti di crediti per prestazioni strumentali all’accesso al concordato preventivo oggetto di esenzione dall’azione revocatoria a norma dell’art. 67, comma 3, lett. g). Sebbene condivida le premesse dell’iter argomentativo della decisione milanese, quanto alla ratio dell’art. 111 citato, ripercorre criticamente le motivazioni dei due decreti nella parte in cui giungono a condizionare il riconoscimento della prededuzione del credito nel successivo fallimento all’effettiva ammissione del debitore al concordato preventivo sul presupposto che sia necessario il vaglio preventivo degli organi della procedura a tutela della massa dei creditori cosı` come riteneva l’interpretazione prevalente prima delle recenti riforme della legge fallimentare.

CREDITI SORTI «IN FUNZIONE» DEL CONCORDATO PREVENTIVO: PREDEDUZIONE ... MA NON TROPPO

Boggio L
2009-01-01

Abstract

L’Autore si sofferma sulla nozione di crediti sorti «in funzione» del concordato preventivo introdotta in sede di riforma dell’art. 111, comma 2 l.fall., evidenziando l’autonomia della relativa fattispecie rispetto a quella dei crediti sorti «in occasione» del concordato preventivo, nonche´ la (parziale) coincidenza con la nozione di pagamenti di crediti per prestazioni strumentali all’accesso al concordato preventivo oggetto di esenzione dall’azione revocatoria a norma dell’art. 67, comma 3, lett. g). Sebbene condivida le premesse dell’iter argomentativo della decisione milanese, quanto alla ratio dell’art. 111 citato, ripercorre criticamente le motivazioni dei due decreti nella parte in cui giungono a condizionare il riconoscimento della prededuzione del credito nel successivo fallimento all’effettiva ammissione del debitore al concordato preventivo sul presupposto che sia necessario il vaglio preventivo degli organi della procedura a tutela della massa dei creditori cosı` come riteneva l’interpretazione prevalente prima delle recenti riforme della legge fallimentare.
2009
crediti prededucibili
professionista
fallimento
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14085/1939
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
social impact